“Regalo la casa a mio figlio così evitiamo la successione.” È una delle frasi più frequenti — e più pericolose — che si sentono quando si parla di pianificazione patrimoniale. La donazione sembra semplice: si trasferisce un bene, si risparmiano le imposte di successione, si sistema tutto in anticipo. Nella realtà, è uno degli strumenti più insidiosi del diritto italiano — pieno di implicazioni che quasi nessuno conosce al momento della firma dal notaio.
Questo non significa che la donazione sia sempre sbagliata. In molti casi è uno strumento efficace e vantaggioso. Ma va usata con consapevolezza, all’interno di una pianificazione complessiva — non come scorciatoia.
Come funziona la donazione in Italia
La donazione è un contratto con cui una persona (donante) trasferisce a un’altra (donatario) un bene o un diritto per spirito di liberalità — cioè senza ricevere nulla in cambio. Per essere valida, richiede l’atto pubblico davanti al notaio con la presenza di due testimoni. Le donazioni di modico valore (denaro, oggetti) possono avvenire anche senza atto notarile, purché ci sia la consegna materiale del bene.
Si possono donare immobili, denaro, titoli, partecipazioni societarie, opere d’arte, qualsiasi bene. E si può donare mantenendo l’usufrutto — cioè il diritto di continuare a usare il bene e percepirne i frutti (affitti, dividendi) per tutta la vita.
La fiscalità: meno costosa di quanto si pensi
L’imposta sulle donazioni segue le stesse aliquote e franchigie dell’imposta di successione:
Coniuge e figli: aliquota del 4% con franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario. Un genitore può donare fino a un milione a ciascun figlio senza pagare un euro di imposta.
Fratelli e sorelle: aliquota del 6% con franchigia di 100.000 euro.
Altri parenti fino al quarto grado: 6% senza franchigia.
Tutti gli altri: 8% senza franchigia.
Una novità importante dal 2025 (D.Lgs. 139/2024): le franchigie per donazioni e successioni sono ora indipendenti. Questo significa che un genitore può donare 1.000.000 di euro al figlio oggi — usando tutta la franchigia per la donazione — e il figlio manterrà comunque la franchigia piena di 1.000.000 in sede di successione. Di fatto, lo spazio di trasferimento esente è raddoppiato rispetto al passato.
Per le donazioni di immobili si aggiungono le imposte ipotecarie e catastali (complessivamente circa il 3% del valore catastale, o importo fisso di 200+200 euro se è prima casa per il donatario).
Il primo rischio: l’azione di riduzione
Ecco dove le cose si complicano. La donazione è un atto tra vivi, ma i suoi effetti si proiettano nella successione. E la legge italiana protegge gli eredi legittimari — coniuge, figli, genitori — garantendo loro una quota minima del patrimonio (la legittima) che non può essere intaccata nemmeno dalla volontà del proprietario.
Se una donazione lede la quota di legittima di un erede, quell’erede può esercitare l’azione di riduzione — cioè chiedere al giudice di ridurre o annullare la donazione per ricostruire la propria quota. L’azione può essere esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione (cioè dalla morte del donante).
Un esempio concreto. Un genitore con due figli dona un immobile del valore di 600.000 euro al figlio maggiore. Il patrimonio complessivo al momento della morte è di 900.000 euro (incluso l’immobile donato). La quota di legittima di ciascun figlio è un terzo — cioè 300.000 euro. Il figlio maggiore ha già ricevuto 600.000. Il figlio minore ha diritto a 300.000 ma nel patrimonio residuo ci sono solo 300.000 euro. In questo caso l’equilibrio regge. Ma se il patrimonio fosse stato inferiore, il figlio minore avrebbe potuto impugnare la donazione.
La complessità aumenta quando i patrimoni sono articolati, quando ci sono più eredi, quando intervengono seconde famiglie. Ogni donazione va valutata nel contesto del patrimonio complessivo e delle quote di legittima — non isolatamente.
Il secondo rischio: il problema di vendere un immobile donato
Questo è il rischio che prende alla sprovvista quasi tutti. Chi riceve un immobile in donazione potrebbe avere serie difficoltà a rivenderlo — o a ottenere un mutuo su di esso.
Il motivo è l’azione di riduzione di cui abbiamo parlato. Finché il donante è in vita, e per dieci anni dopo la sua morte, gli eredi legittimari possono teoricamente impugnare la donazione. Se la donazione viene ridotta, l’immobile deve essere restituito — anche se nel frattempo è stato venduto a un terzo. Il terzo acquirente perde l’immobile.
Per questo motivo, molte banche rifiutano di concedere mutui su immobili di provenienza donativa — o li concedono solo con coperture aggiuntive (polizze specifiche a tutela dell’acquirente). E molti acquirenti, consigliati dal notaio, rinunciano all’acquisto.
Dal 2005, la legge prevede che l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti si prescriva dopo vent’anni dalla trascrizione della donazione — a meno che un legittimario non abbia proposto opposizione. Dopo vent’anni senza opposizione, l’immobile è “libero”. Ma vent’anni sono tanti — e nel frattempo il bene è di fatto bloccato o svalutato.
Esistono soluzioni? Sì. La più efficace è la rinuncia all’azione di riduzione da parte di tutti i legittimari viventi, fatta per atto notarile. Ma richiede il consenso di tutti — e non sempre si ottiene. In alternativa, si possono utilizzare polizze specifiche a copertura del rischio di riduzione, accettate da alcune banche.
Il terzo rischio: l’azione revocatoria
Se il donante ha debiti — o li contrae dopo la donazione — i creditori possono chiedere la revoca della donazione per soddisfare il proprio credito. È l’azione revocatoria (art. 2901 del codice civile), esercitabile entro cinque anni dall’atto.
Per un imprenditore, questo rischio è particolarmente concreto. Donare un immobile al figlio quando l’azienda ha debiti significativi — o potrebbe averli in futuro — espone la donazione a revoca. Il bene donato torna nel patrimonio del donante e diventa aggredibile dai creditori.
La tempistica è fondamentale: una donazione fatta in un periodo di solidità patrimoniale è molto più difendibile di una fatta quando i debiti sono già presenti o prevedibili.
La donazione con riserva di usufrutto: il compromesso più usato
È la forma di donazione più diffusa in Italia per gli immobili. Il genitore dona la nuda proprietà al figlio ma mantiene l’usufrutto — cioè il diritto di abitare l’immobile o di percepirne l’affitto — per tutta la vita.
I vantaggi sono evidenti: il genitore mantiene il controllo del bene, il figlio acquisisce la proprietà che diventerà piena al momento del decesso del genitore, e il valore fiscale della donazione è ridotto (si tassa solo la nuda proprietà, il cui valore è inferiore a quello della piena proprietà — tanto più basso quanto più giovane è l’usufruttuario).
Ma tutti i rischi della donazione — azione di riduzione, difficoltà di vendita, revocatoria — si applicano anche alla donazione con riserva di usufrutto. Non è una scorciatoia per evitare i problemi — è un modo per gestire il trasferimento con più gradualità.
Le donazioni indirette: quelle che non sembrano donazioni
Non tutte le donazioni passano dal notaio. Il genitore che paga il mutuo al figlio. Il padre che versa 200.000 euro sul conto del figlio per l’acquisto della casa. La madre che intestò la casa al figlio facendola risultare come acquisto, ma pagandola interamente lei.
Sono donazioni indirette — e la legge le tratta come donazioni a tutti gli effetti ai fini della successione. Vengono computate nell’asse ereditario per il calcolo delle quote di legittima. Se un figlio ha ricevuto donazioni indirette importanti e l’altro no, al momento della successione il secondo può far valere il proprio diritto.
La differenza rispetto alla donazione formale è che la donazione indiretta non ha i rischi legati all’azione di restituzione verso i terzi (il problema della vendita dell’immobile donato). Ma ha comunque rilevanza ai fini del calcolo delle quote ereditarie.
Quando la donazione ha senso e quando no
La donazione è uno strumento utile quando è inserita in una pianificazione complessiva. Ecco le situazioni in cui può funzionare bene — e quelle in cui è meglio evitarla.
Ha senso quando: il donante ha un patrimonio sufficiente a garantire la propria sicurezza anche dopo la donazione; tutti gli eredi legittimari sono d’accordo; il bene donato non dovrà essere venduto nel breve-medio termine; non ci sono debiti significativi; la donazione si inserisce in un piano successorio strutturato che considera tutti gli eredi.
Meglio evitarla quando: il patrimonio del donante è interamente concentrato nel bene da donare; ci sono tensioni tra gli eredi; il donatario potrebbe aver bisogno di vendere o ipotecare il bene; il donante ha debiti o fideiussioni; non si è valutato l’impatto sulle quote di legittima degli altri eredi.
In molti casi, strumenti alternativi possono raggiungere lo stesso obiettivo con meno rischi: il testamento (che non ha effetto fino alla morte, evitando i problemi delle donazioni), la polizza vita con beneficiario designato (che non entra nell’asse ereditario), il trust (che offre flessibilità e protezione superiori).
Non è una decisione da prendere da soli
La donazione è un atto apparentemente semplice con implicazioni profonde — fiscali, successorie, patrimoniali e familiari. Decidere di donare un immobile o un capitale senza aver valutato tutte le conseguenze è un rischio che chi ha un patrimonio importante non dovrebbe correre.
La pianificazione richiede il coordinamento tra consulente finanziario (per la visione patrimoniale complessiva), notaio (per la strutturazione dell’atto), avvocato (per la valutazione dei rischi legali) e commercialista (per l’ottimizzazione fiscale). È un investimento di tempo e di risorse che si ripaga molte volte — evitando problemi che, una volta creati, sono molto più costosi da risolvere.
Valutare il servizio
Per chi sta valutando una donazione — o per chi vuole verificare se una donazione già effettuata è stata strutturata correttamente — è possibile richiedere un incontro conoscitivo riservato. Un confronto dedicato per analizzare la situazione patrimoniale complessiva, valutare i rischi e identificare la strategia di trasferimento più appropriata.
Domande frequenti
Se dono la casa a mio figlio, devo pagare le tasse?
Se il valore dell’immobile rientra nella franchigia di 1.000.000 di euro (per donazioni a figli), non si paga imposta di donazione. Si pagano le imposte ipotecarie e catastali: importo fisso di 200+200 euro se è prima casa per il donatario, oppure circa il 3% del valore catastale negli altri casi.
Mio figlio potrà vendere l’immobile donato?
Sì, ma potrebbe avere difficoltà. Finché esiste il rischio di azione di riduzione da parte di altri legittimari (fino a 10 anni dopo la morte del donante), molte banche rifiutano di concedere mutui sull’immobile e molti acquirenti rinunciano all’acquisto. La rinuncia all’azione di riduzione da parte di tutti i legittimari può risolvere il problema.
La donazione evita la successione?
No. La donazione riduce l’asse ereditario (perché il bene donato è già uscito dal patrimonio), ma il suo valore viene comunque computato per il calcolo delle quote di legittima. Se la donazione ha leso la legittima di un erede, questi può impugnarla anche dopo la morte del donante.
Quali alternative esistono alla donazione?
Il testamento (nessun rischio di riduzione in vita, effetto solo dopo la morte), la polizza vita con beneficiario designato (fuori dall’asse ereditario, esente da imposta di successione), il trust (flessibile e protettivo), la vendita a prezzo ridotto (compravendita a valore inferiore al mercato, con rischi minori della donazione pura).
Mirko Tessari — Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Iscritto all’Albo OCF — Delibera n. 804 del 18/01/2017







