Affrancamento investimenti 2023: come funziona

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di Mirko Tessari

La legge di bilancio 2023 (commi 112 e 113 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 ) ha introdotto la possibilità di “affrancare” i redditi di capitale e i redditi diversi maturati al 31 dicembre 2022 dall’investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o da contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e V, tramite il versamento di un’imposta più favorevole.

In estrema sintesi si può scegliere di anticipare il pagamento delle imposte considerando realizzati i redditi di capitale (di cui all’art. 44 del TUIR) e quelli diversi di natura finanziaria (di cui all’art. 67 del TUIR) derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), assoggettando ad imposta sostitutiva, con aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

In questo modo il prezzo di carico fiscale attuale viene sostituito con il valore delle quote o azioni degli OICR alla data del 31/12/2022 attraverso il pagamento dell’imposta anticipata in misura ridotta al 14% rispetto a quella ordinaria (normalmente 26%).

L’opzione dovrà essere esercitata entro il 30 giugno 2023 mediante comunicazione all’intermediario presso il quale si intrattiene il rapporto di custodia dei titoli; gli intermediari verseranno poi l’imposta entro il 16 settembre 2023 dietro ricevimento della provvista da parte del contribuente.

Chi può aderire all’affrancamento?

La possibilità di aderire all’affrancamento spetta solo agli investitori che sono in possesso delle quote o azioni di OICR sia alla data del 31/12/2022 sia alla data dell’esercizio dell’opzione.

Possono aderire tutti i soggetti al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale, quindi posso aderire:

  • persone fisiche
  • società semplici, società e associazioni ad esse equiparate (ai sensi dell’art. 5 del TUIR)
  • enti non commerciali
  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia

Può essere richiesto l’affrancamento per gli investitori che detengono i titoli in regime dichiarativo e in regime amministrato. Nel caso del regime amministrato i richiedenti faranno l’esercizio dell’opzione tramite il sostituto d’imposta (Banca o intermediario) mentre nel caso del regime dichiarativo richiedendo l’esercizio dell’opzione al commercialista (o il soggetto che cura il versamento delle imposte).

Non è previsto l’esercizio dell’opzione per gli OICR detenuti nelle gestioni patrimoniali per i quali sia stata esercitata l’opzione per il regime fiscale del risparmio gestito (le gestioni patrimoniali sono già colpite da imposta sul maturato al 31/12 di ogni anno.

Quali titoli è possibile affrancare?

In base all’interpretazione ampia dell’art. 112 si ritiene che l’opzione dell’affrancamento possa essere esercitata per le quote o azioni di tutte le tipologie di OICR a prescindere dalla forma giuridica, dall’oggetto dell’investimento o dal paese nel quale sono istituiti.

Quindi può essere esercitata l’opzione per:

  • OICR istituiti in Italia e Sicav Lussemburghesi
  • OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE (cc.dd. armonizzati) come Etf, fondi e sicav
  • OICR di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE ma il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituto (cc.dd. non armonizzati ma vigilati) come Etf, fondi e sicav
  • OICR di diritto estero non armonizzati e non vigilati come Etf, fondi, sicav esteri
  • OICR immobiliari istituiti in Italia
  • OICR immobiliari di diritto estero

E’ possibile affrancare solo OICR (fondi, etf, sicav)?

Come citato nell’introduzione, oltre agli OICR è consentito affrancare i redditi compresi nei capitali corrispondi in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (polizze di ramo I – gestioni separate, e polizze di ramo V – contratti di capitalizzazione).

Anche in questo caso l’affrancamento prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva del 14% esercitando l’opzione entro il 30 giugno 2023 che dovrà essere versata dall’impresa di assicurazione e il contraente della polizza dovrà fornire apposita provvista per il pagamento dell’imposta.

L’art.1 comma 107-109 prevedono inoltre la possibilità di affrancare le partecipazioni in società quotate e non quotate, in società negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

In questo caso il pagamento dell’imposta è del 16% ma sul controvalore delle partecipazioni, calcolate come la media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (non quindi come differenza tra il prezzo al 31/12/2022 e il prezzo di acquisto).

L’opzione in questo caso può essere esercitata entro il 15 novembre 2023 e l’imposta sostitutiva versata anche a rate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 15 novembre 2023 (con pagamento di interessi per la rateazione del 3% annuo da versare contestualmente alla rata di competenza).

L’esercizio dell’opzione deve essere manifestata tramite il commercialista (o il soggetto che cura il versamento delle imposte).

Ma conviene quindi l’affrancamento?

Per valutare se sia conveniente o meno l’affrancamento va valutata la composizione degli strumenti che si stanno valutando. Se questi fossero composti in totale o in parte da titoli di stato o equiparati la convenienza potrebbe essere ridotta dal momento in cui i titoli di stato o equiparati appunto godono di una tassazione già ridotta al 12,5%.

Questo può essere il caso di OICR (Etf, fondi, sicav) che investono in titoli governativi, le gestioni separate che investono prevalentemente in titoli di stato italiani o europei e le polizze di capitalizzazione con la stessa composizione di portafoglio sottostante.

Per quanto riguarda la convenienza dell’affrancamento sulle partecipazioni, l’imposta sostitutiva del 16% che verrebbe applicata sul controvalore della posizione deve essere inferiore al 26% della plusvalenza che verrebbe applicata senza l’applicazione dell’affrancamento.

Considerato che il rapporto tra le due imposte è del 61,54% (16%/26%), l’applicazione dell’affrancamento risulterebbe conveniente ogni qualvolta la plusvalenza realizzata risulta superiore al 61,54% del valore normale della partecipazione.

A titolo di esempio qui sotto trovate una breve simulazione:

Per quanto riguarda gli OICR invece il rapporto di convenienza scende al 54% (14%/26%), quindi sempre a mo’ di esempio significa che il valore delle quote o azioni attuali dovrebbero essere superiori del 54% rispetto al valore delle quote azioni al 31/12/2022 perché l’affrancamento sia conveniente.

A titolo di esempio qui sotto trovate una breve simulazione:

Ai fini dell’esercizio dell’opzione la norma prevede che le quote o azioni siano possedute alla data del 31 dicembre 2022 e alla data dell’esercizio di opzione. Di conseguenza è affrancabile il valore minore tra la quantità di quote o azioni detenute al 31 dicembre 2022 e quello detenuto quando viene esercitata l’opzione di affrancamento.

Che impatto avrò esercitando l’affrancamento sugli OICR?

Se abbiamo deciso di affrancare uno o più OICR una volta terminata l’operazione burocraticamente, e versata l’imposta anticipata, verrà rideterminato il nuovo prezzo di carico secondo le regole sopra descritte.

Vedrò quindi la mia posizione aggiornata dove il valore delle quote o azioni non sarà più il mio precedente prezzo di acquisto ma il valore rilevato al 31/12/2022.

Dal momento in cui una volta affrancate le posizioni non vi è l’obbligatorietà di vendere le stesse, posso mantenere le posizioni e in caso di future ulteriori plusvalenze andrò a pagare nel momento della cessione l’imposta ordinaria sull’ulteriore differenza tra valore del nuovo carico fiscale e prezzo di cessione.

Nel caso invece in cui la vendita risultasse con un prezzo di cessione inferiore al valore del nuovo valore di carico derivante da affrancamento, verranno generate minusvalenze che potranno essere utilizzate in compensazione secondo le regole ordinarie.

Le plusvalenze generate dall’affrancamento invece non possono essere compensate con le minusvalenze pregresse.

Questa opzione può essere un’importante opportunità di efficientamento fiscale dei nostri investimenti ma va valutato attentamente con l’ausilio del consulente finanziario e/o del commercialista.

Se hai bisogno di una analisi del portafoglio puoi contattarmi tramite l’apposito form di contatto.

Grazie per aver letto.

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