Il trust protezione patrimoniale — Mirko Tessari

Il trust: quando serve davvero e quando non protegge

Il trust viene cercato quasi sempre per due motivi: proteggere un patrimonio e organizzare un passaggio generazionale. Sono entrambe finalità legittime, e il trust è lo strumento più flessibile che esista per perseguirle.

Ma c’è una precisazione che va fatta subito, prima di ogni altra cosa, perché è quella che fa la differenza tra un trust che funziona e uno che viene dichiarato nullo: il trust è uno strumento di pianificazione preventiva, non un rimedio a problemi già in corso.

Vediamo come funziona davvero, quando protegge, quando non protegge, e quali alternative valutare.


Cos’è un trust

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985. In Italia non esiste una legge nazionale sul trust: si utilizzano i cosiddetti trust interni, istituiti e operanti in Italia ma regolati da una legge straniera scelta tra quelle ammesse dalla Convenzione.

Il meccanismo: un soggetto (il disponente) trasferisce determinati beni a un altro soggetto (il trustee), che ne diventa titolare a tutti gli effetti ma ha l’obbligo di gestirli secondo le istruzioni scritte nell’atto istitutivo, nell’interesse di uno o più beneficiari.

L’elemento che rende il trust unico è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti escono dal patrimonio personale del disponente e non entrano in quello personale del trustee. Costituiscono un patrimonio separato, destinato esclusivamente allo scopo per cui il trust è stato istituito.

Può essere prevista anche la figura del guardiano (protector), che vigila sull’operato del trustee e può essere chiamato ad autorizzare determinate decisioni. Non è obbligatoria, ma in molti casi è opportuna.


La protezione patrimoniale: cosa dice davvero la legge

Questa è la parte che merita la massima attenzione, perché è quella su cui circolano le informazioni più imprecise.

È vero che il trust protegge. I beni segregati non sono aggredibili dai creditori personali del disponente né da quelli del trustee. Per un imprenditore che vuole separare il patrimonio familiare dai rischi dell’attività d’impresa, è uno strumento efficace.

Ma la protezione vale solo se il trust nasce quando non ci sono problemi. Un trust istituito da chi ha già debiti in essere, contenziosi aperti o difficoltà prevedibili è esposto a due rischi concreti:

Il primo è l’azione revocatoria: i creditori possono chiedere al giudice di dichiarare inefficace l’atto di conferimento, riportando i beni nella disponibilità aggredibile. La giurisprudenza italiana ha accolto numerose azioni di questo tipo contro trust istituiti in funzione difensiva.

Il secondo, più grave, riguarda i debiti fiscali: conferire beni in trust per sottrarli alla riscossione può configurare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, che è un reato.

La differenza è tutta nel quando. Un imprenditore che istituisce un trust in una fase serena, per organizzare il patrimonio familiare in vista dei rischi fisiologici dell’attività, sta facendo pianificazione. Chi lo istituisce quando il problema è già arrivato sta facendo qualcosa che, con ogni probabilità, non reggerà.

Se stai valutando un trust perché hai già una situazione difficile in corso, la risposta onesta è che serve un avvocato, non un trust.


Le tipologie più utilizzate

Trust familiare. Destinato alla tutela di soggetti che necessitano di protezione — tipicamente un figlio con disabilità, ma anche un familiare fragile o incapace di gestire autonomamente un patrimonio. Il trustee amministra i beni nell’interesse del beneficiario, spesso per tutta la durata della sua vita.

Trust immobiliare. Segrega beni immobili, escludendoli dal patrimonio personale e aziendale. Utilizzato da imprenditori e professionisti per separare la casa di famiglia dai rischi dell’attività.

Trust successorio. Organizza il passaggio generazionale con regole più flessibili di quelle testamentarie: si può stabilire che i beneficiari ricevano il patrimonio in tranche, al raggiungimento di determinate età o condizioni. Va sempre rispettata la quota di legittima degli eredi.

Trust societario. Utilizzato in operazioni aziendali per garantire l’adempimento di obblighi, gestire fasi di transizione o assicurare la continuità dell’impresa nel passaggio tra generazioni.

Trust di scopo. Costituito per una finalità specifica — una garanzia, un progetto, un’operazione — creando un patrimonio dedicato e separato.


Il “Dopo di noi”: quando il trust è la risposta migliore

C’è una situazione in cui il trust non è una delle opzioni possibili, ma la soluzione naturale: la tutela di un figlio con disabilità grave.

La domanda che si pongono i genitori è sempre la stessa: cosa succederà a nostro figlio quando non ci saremo più? Lasciare un patrimonio in eredità non basta, perché serve qualcuno che lo gestisca nel suo interesse, con continuità e con regole chiare.

La Legge 112/2016, nota come “Dopo di noi”, ha previsto per queste situazioni un regime fiscale di favore, con esenzioni e agevolazioni significative sulle imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali, al ricorrere di requisiti specifici. Il trust consente di stabilire chi gestirà il patrimonio, con quali criteri, quali spese coprire e chi vigilerà sull’operato del trustee — un livello di dettaglio che nessun testamento può garantire.

Il tema è approfondito, con il confronto tra i tre strumenti previsti dalla legge e il percorso completo da seguire, nell’articolo dedicato alla legge sul “Dopo di noi”.


Trust, fiduciaria, donazione, polizza: quale strumento per quale esigenza

Il trust viene spesso confuso con altri strumenti che rispondono a esigenze diverse. Ecco le differenze sostanziali.

Segrega il patrimonioRiservatezzaRevocabileServe per
TrustParzialeDipende dall’attoProtezione e successione strutturata
FiduciariaNoSempreRiservatezza e amministrazione
DonazioneNoNoNoAnticipare la successione
Polizza vitaParzialeParzialeTrasferimento rapido ai beneficiari

La società fiduciaria offre riservatezza ma non segregazione: i beni restano di proprietà sostanziale del fiduciante e sono aggredibili dai suoi creditori. È lo strumento giusto quando l’obiettivo è la discrezione, non la protezione. Ne abbiamo parlato nell’articolo dedicato alla società fiduciaria.

La donazione trasferisce definitivamente la proprietà ai figli, ma non protegge: è anzi l’atto più esposto all’azione revocatoria, e comporta il rischio di perdere il controllo su beni che potrebbero servire in futuro. È uno strumento successorio, non difensivo — con implicazioni che abbiamo approfondito nell’articolo su donazione: opportunità o trappola.

La polizza vita consente di trasferire capitali ai beneficiari designati fuori dall’asse ereditario, con tempi rapidi e un trattamento fiscale specifico. È efficace e semplice, ma meno flessibile del trust: non permette di stabilire regole articolate su come e quando il beneficiario riceverà le somme.

In molti casi la soluzione non è scegliere uno strumento, ma combinarli: un trust per il nucleo protetto del patrimonio, polizze per il trasferimento rapido di liquidità, la fiduciaria per la riservatezza su partecipazioni o immobili.


Costi, fiscalità e chi coinvolgere

Il trust ha costi di istituzione e di gestione non trascurabili: la redazione dell’atto richiede un professionista specializzato, e il trustee — se professionale — percepisce un compenso annuale. Per questo il trust ha senso a partire da patrimoni di una certa consistenza, o quando l’esigenza da tutelare è particolarmente rilevante, come nel caso del “Dopo di noi”.

Sul piano fiscale si distingue tra trust trasparenti, in cui i beneficiari sono individuati e i redditi vengono loro imputati direttamente, e trust opachi, in cui i beneficiari non sono determinati e i redditi vengono tassati in capo al trust. La disciplina fiscale è complessa e in evoluzione: è materia da verificare caso per caso con professionisti aggiornati.

L’istituzione di un trust coinvolge più figure: un legale specializzato per l’atto, un commercialista per gli aspetti fiscali, il trustee, e il consulente finanziario per la gestione del patrimonio conferito e per il coordinamento con il resto della pianificazione patrimoniale. Non è un’operazione da affrontare da soli né con un unico professionista.


Valutare il servizio

Per chi sta valutando un trust — per tutelare un familiare, organizzare il passaggio generazionale o separare il patrimonio personale dai rischi d’impresa — e vuole capire se è lo strumento giusto o se esistono alternative più adatte, è possibile richiedere un incontro conoscitivo riservato.


Domande frequenti

Il trust protegge davvero dai creditori?
Sì, ma solo se istituito in una fase in cui non esistono già debiti, contenziosi o difficoltà prevedibili. Un trust costituito quando il problema è già presente è esposto ad azione revocatoria e, nel caso di debiti fiscali, può configurare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il trust è pianificazione preventiva, non un rimedio.

Qual è la differenza tra trust e società fiduciaria?
Il trust segrega il patrimonio: i beni escono dalla disponibilità del disponente e non sono aggredibili dai suoi creditori. La fiduciaria offre riservatezza ma non segregazione: la proprietà sostanziale resta al fiduciante, che può revocare il mandato in qualsiasi momento e i cui creditori possono aggredire i beni.

Cos’è il trust “Dopo di noi”?
È il trust istituito a beneficio di persone con disabilità grave, disciplinato dalla Legge 112/2016, che prevede un regime fiscale agevolato su imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali. Consente ai genitori di stabilire chi gestirà il patrimonio del figlio, con quali criteri e sotto quale vigilanza, dopo la loro mancanza.

Il trust permette di escludere un erede legittimario?
No. Il trust deve rispettare le quote di legittima previste dal codice civile. Consente però di stabilire modalità e tempi con cui i beneficiari accedono al patrimonio, con una flessibilità che il testamento non offre.


Mirko Tessari — Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Iscritto all’Albo OCF — Delibera n. 804 del 18/01/2017

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