Che cos’è il Trust?

Picture of di Mirko Tessari

di Mirko Tessari

Torniamo a prendere spunto da alcuni temi trattati da film e serie TV che vediamo nei nostri momenti più spensierati.

Come sai vengono riportati anche fondamenti di verità sebbene siano spesso storie inventate, e in queste possiamo scorgere argomenti interessanti.

Ne avevo parlato quando ti avevo raccontato di cosa fossero le Fiduciarie

Un’altra citazione ricorrente è il Trust e si sente spesso nominato questo termine quando ci sono ambientazioni negli USA o riferendosi a famiglie molte facoltose.

Ora ti racconto bene di cosa si tratta.

Il Trust (che tradotto in italiano vuol dire fiducia, ma in questo caso il significato corretto è accordo) è un istituto giuridico di derivazione anglosassone ed adottato dal nostro ordinamento tramite la ratifica della convenzione dell’Aja del 1985.

Quindi il Trust è un negozio giuridico che si costituisce tramite atto unilaterale dove si incontrano le necessità di soggetti che hanno obiettivi specifici.

Di fatto con il Trust si intende un soggetto, detto disponente, che affida ad un altro soggetto, detto trustee, beni che quest’ultimo dovrà controllare e gestire per conto e in base agli obiettivi prefissati dal primo.

Deve avere forma scritta e può essere registrato per atto pubblico o per scrittura privata.

Le parti di un Trust:

  • Il disponente (o settlor) è colui che istituisce il Trust e fa confluire i suoi beni all’interno per dotarlo dei mezzi necessari per svolgere gli incarichi necessari. Il disponente può trasferire precisi beni da amministrare o risorse finanziarie necessarie per raggiungere determinati scopi.
  • Il trustee è una persona fisica o giuridica che diventa il nuovo possessore dei beni destinati in Trust. È quindi il titolare a tutti gli effetti dei beni conferiti ma ha l’obbligo di gestire e disporre dei beni secondo quanto disposto dal disponente. Può essere una figura professionale, persona fisica o giuridica, o una persona di fiducia. Sebbene il trustee sia il titolare dei beni in trust, questi sono segregati rispetto alle situazioni personali o professionali del trustee e quindi il patrimonio in trust non è aggredibile da terzi. 
  • Il guardiano (o protector) è la persona fisica o giuridica che ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle volontà del disponente da parte del trustee. Questa figura non è obbligatoria ma può essere opportuna la nomina di uno o più guardiani al fine di vigilare che non ci siano comportamenti in contrasto con le volontà del disponente oppure che possa intervenire per prestare o negare il consenso su specifiche decisioni che deve prendere il trustee.
  • Il beneficiario è il soggetto, o soggetti, ai quali vanno i benefici del trust. Questo viene individuato all’atto di istituzione del trust oppure in seguito. Possono esserci beneficiari di reddito cioè destinati ad incassare i frutti della gestione del trust (ad esempio cedole, dividendi di una gestione del patrimonio mobiliare, o affitti dalla gestione di un patrimonio immobiliare) e beneficiari finali cioè soggetti che sono i destinatari di un patrimonio al termine del trust.

Possiamo avere trust dinamici dove il disponente trasferisce un diritto al trustee, a vantaggio del beneficiario oppure trust statici dove invece le figure del disponente e trustee coincidono. 

In Italia i trust ammessi sono i trust interni ossia trust istituiti ed operanti in Italia che sono regolati da una legge straniera e dove quindi i soggetti del trust sono italiani e in beni oggetto del trust sono su suolo italiano.

La durata del trust

La durata del trust dipende dalla legislazione scelta per regolare il trust. Come detto all’inizio questo negozio giuridico è stato recepito dal nostro ordinamento tramite l’adesione alla Convenzione dell’Aja del 1985 e in forza di questa il nostro diritto prevede il rinvio alla disciplina elaborata dal paese straniero fra quelli ammessi dalla Convenzione e che più si addice alle nostre esigenze. 

Tipologia di trust

Abbiamo due macrocategorie di trust. 

I trust commerciali che vengono istituiti per risolvere problematiche imprenditoriali, e i trust liberali che hanno la finalità di proteggere e perseguire esigenze di carattere familiare e personale.

Fatta la distinzione tra commerciale e liberale abbiamo una ulteriore distinzione rispetto agli obiettivi per il quale viene istituito il trust.

Avremo trust creati per il perseguimento di un interesse specifico e trust per il sostegno di specifiche persone che saranno indicate come beneficiari di tutela.

Facendo solo alcuni esempi di quelli più utilizzati e degni di attenzione, soprattutto come introduzione ad un argomento che mi sta a cuore e che approfondirò successivamente, possiamo trovare:

  • Trust familiare (o per soggetti a maggior tutela): è ad esempio la soluzione per le famiglie che vogliono tutelare un le esigenze di un figlio con disabilità o portatore di handicap assicurando protezione dal punto di vista economico. In questo caso il trust prevede che il trustee avrà in dotazione il patrimonio da gestire nell’interesse del figlio (beneficiario) e normalmente la durata del trust coincide con la vita del beneficiario.

Ti parlerò della Legge del “Dopo di noi” a tal riguardo. 

  • Trust immobiliare: viene istituito per la protezione dei beni immobili che quindi di fatto vengono esclusi dal patrimonio personale ed aziendale e quindi risulteranno impignorabili nei confronti di terzi. 
  • Trust commerciale (o societario): è istituito per garantire che vengano adempiuti particolari comportamenti ed obbligazioni in ambito commerciale e societario in modo tale che il disponente sia privato dal controllo dei beni e vi sia la certezza quindi dell’adempimento da parte del trustee. 
  • Trust di scopo: normalmente di parla di trust di scopo con lo scopo di garanzia. In questo caso viene conferito in trust un certo bene o risorsa finanziaria con lo scopo di garantire una certa operazione da compiere creando quindi un patrimonio apposito per questa finalità ed inattaccabile da terzi. 
  • Trust di beneficenza: come dice il nome ha la finalità di destinare beni o risorse finanziarie a specifici progetti di beneficenza.

Abbiamo infine una ulteriore distinzione da fare all’interno delle tipologie dei Trust a seconda che nell’atto istitutivo del Trust vengano identificati o meno i beneficiari del Trust. Questa tipo di distinzione va a determinare anche il regime impositivo al quale sarà sottoposto il Trust.

Avremo quindi, in base a questa distinzione, Trust opachi e Trust trasparenti.

Nei Trust dove non vengono indicati i beneficiari, i redditi vengono tassati direttamente in capo al Trust, e in questo caso abbiamo un Trust opaco.

Dove invece abbiamo i beneficiari del Trust individuati, i redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari e abbiamo il Trust trasparente.

Come puoi vedere il Trust è uno strumento estremamente personalizzabile e duttile.

Sembra molto difficile (a dir la verità lo è e per questo va redatto da professionisti di settore) ma alla fine va sottolineato come può essere adattato in base alle proprie esigenze e necessità partendo da un “foglio bianco” e scrivendo tutte le istruzioni che dovrà svolgere il Trust.