C’è una domanda che i genitori di una persona con disabilità grave si portano dentro per anni: cosa succederà a nostro figlio quando non ci saremo più?
Non è una domanda solo economica. Riguarda dove vivrà, chi si occuperà di lui, chi deciderà per lui, chi controllerà che le decisioni siano nel suo interesse. Lasciare un patrimonio in eredità, da solo, non risponde a nessuna di queste domande.
La Legge 112 del 2016, conosciuta come legge sul “Dopo di noi”, è nata proprio per questo: dare alle famiglie strumenti concreti — e fiscalmente agevolati — per organizzare la tutela di una persona con disabilità grave oltre la vita dei genitori.
Cosa prevede la legge
La legge si muove su due binari paralleli: strumenti pubblici e strumenti privati.
Sul fronte pubblico, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo destinato a finanziare progetti che evitino l’istituzionalizzazione: soluzioni abitative di tipo familiare, percorsi di autonomia, sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana. L’accesso avviene attraverso progetti attivati a livello regionale, costruiti su misura sulle esigenze della singola persona.
Un principio importante della norma: il percorso deve iniziare mentre i genitori sono ancora in vita, con una presa in carico progressiva. Non è previsto un passaggio improvviso alla scomparsa dei familiari, ma un accompagnamento graduale verso la massima autonomia possibile.
Sul fronte privato, la legge riconosce tre strumenti giuridici per destinare un patrimonio alla tutela della persona con disabilità, tutti con un regime fiscale di favore: il trust, il vincolo di destinazione e i fondi speciali.
Chi sono i destinatari
La legge si rivolge alle persone con disabilità grave — minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabili o progressive, che compromettono l’apprendimento, la vita di relazione e l’integrazione lavorativa.
La condizione di disabilità grave deve essere accertata secondo i criteri previsti dalla normativa. È un requisito da verificare formalmente prima di procedere, perché è il presupposto per accedere sia ai progetti pubblici sia alle agevolazioni fiscali sugli strumenti privati.
I tre strumenti a confronto
Non sono alternativi in senso stretto: rispondono a esigenze diverse e in alcuni casi possono coesistere. Ma hanno caratteristiche molto diverse, e la scelta va fatta con cognizione.
| Trust | Vincolo di destinazione | Fondi speciali | |
|---|---|---|---|
| Beni conferibili | Qualsiasi bene | Solo immobili e mobili registrati | Qualsiasi bene |
| Beni vendibili | Sì, se previsto | No | Sì, se previsto |
| Durata massima | Definita nell’atto | 90 anni o vita del beneficiario | Definita nel contratto |
| Forma richiesta | Atto pubblico o testamento | Solo atto pubblico | Contratto di affidamento fiduciario |
| Flessibilità | Massima | Limitata | Elevata |
Il trust
È lo strumento più utilizzato e più flessibile. I beni conferiti escono dal patrimonio dei genitori e costituiscono un patrimonio separato, non aggredibile dai creditori del disponente, del trustee o del beneficiario stesso.
Un esempio concreto: la casa di famiglia viene conferita in trust, con l’istruzione che il figlio possa continuare a viverci e a essere assistito nel luogo dove è sempre vissuto, anche dopo la scomparsa dei genitori. Il trustee amministra, il guardiano vigila, le regole sono scritte nell’atto.
Il trust può essere istituito con testamento (si attiva alla morte del disponente) oppure con atto tra vivi, eventualmente in forma “dormiente”: i beni vengono trasferiti subito ma il beneficiario ne gode solo successivamente.
Esiste anche la formula del trust collettivo: più famiglie, spesso attraverso un ente assistenziale, istituiscono un unico trust suddiviso in comparti, uno per ciascun beneficiario. I costi di gestione si ripartiscono, rendendo lo strumento accessibile anche a patrimoni più contenuti. È una soluzione poco conosciuta e spesso molto efficace.
Il vincolo di destinazione
Previsto dall’articolo 2645 ter del Codice Civile, consente di destinare beni immobili o mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, rendendo il vincolo opponibile ai terzi.
È più semplice e meno costoso del trust, ma ha tre limiti importanti da conoscere: riguarda solo beni registrati (quindi non denaro, strumenti finanziari o opere d’arte), ha una durata massima di 90 anni o pari alla vita del beneficiario, e soprattutto i beni non possono essere venduti.
Quest’ultimo aspetto merita attenzione: se in futuro servisse liquidità per l’assistenza del beneficiario, l’immobile vincolato non potrebbe essere alienato per procurarla. È una rigidità che va valutata con attenzione in fase di scelta.
I fondi speciali
Sono costituiti attraverso un contratto di affidamento fiduciario: il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario, che li gestisce a vantaggio del beneficiario secondo un programma predefinito e con obblighi precisi.
Anche in questo caso i beni costituiscono un patrimonio segregato. La formula è più snella del trust e può risultare adatta quando il patrimonio da destinare è di entità moderata o quando esiste già un rapporto di fiducia con un soggetto disponibile ad assumere il ruolo.
Le agevolazioni fiscali e i requisiti per ottenerle
La legge prevede l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i beni conferiti in trust, vincolo di destinazione o fondi speciali a beneficio di persone con disabilità grave. Sono previste inoltre agevolazioni su imposte di registro, ipotecarie e catastali, e l’esenzione dall’imposta di bollo sulla documentazione relativa.
Le agevolazioni non sono automatiche. L’atto deve rispettare sei requisiti:
1. Essere istituito con atto pubblico.
2. Identificare in modo chiaro e univoco i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli.
3. Perseguire esclusivamente i bisogni specifici della persona con disabilità grave, indicati espressamente nell’atto istitutivo.
4. Individuare gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario a favore della persona con disabilità.
5. Indicare la durata dell’istituto, il cui termine coincide di norma con la vita del beneficiario.
6. Indicare la destinazione del patrimonio residuo al termine.
Il requisito dell’esclusività è quello su cui si concentrano più spesso le contestazioni: l’atto deve perseguire solo la tutela della persona con disabilità. Finalità miste — anche parzialmente successorie verso altri familiari — possono far decadere l’agevolazione.
Come procedere: l’ordine giusto
Molte famiglie affrontano questo percorso partendo dallo strumento giuridico. È l’ordine sbagliato. Ecco quello corretto.
Primo: definire il progetto di vita. Dove vivrà? Con quale grado di autonomia? Di quale assistenza avrà bisogno, e con quale intensità? Quali attività, quali relazioni, quali percorsi? Senza queste risposte non è possibile dimensionare nulla.
Secondo: quantificare il fabbisogno. Quanto costa, ogni anno, il progetto di vita definito? Per quanti anni, considerando l’aspettativa di vita del beneficiario? È il calcolo più difficile e più importante: sottostimarlo significa costruire una tutela che si esaurisce troppo presto.
Terzo: verificare le risorse disponibili. Patrimonio esistente, pensioni e indennità, capacità di risparmio residua, eventuali coperture assicurative. E valutare se il patrimonio attuale è sufficiente o se va costruito nel tempo.
Quarto: scegliere gli strumenti. Solo ora la scelta tra trust, vincolo di destinazione e fondi speciali diventa una decisione informata. E solo ora si può valutare se e come combinare strumenti diversi.
Quinto: individuare le persone. Chi sarà il trustee? Chi il guardiano? Sono scelte delicate quanto quelle patrimoniali: servono persone o soggetti professionali che garantiscano continuità per decenni, non solo per i prossimi anni.
Sesto: attivare e monitorare. Il progetto va rivisto periodicamente. Cambiano le esigenze del beneficiario, cambiano i costi dell’assistenza, cambia il quadro normativo.
Il ruolo della pianificazione finanziaria
C’è un aspetto che viene spesso trascurato: il patrimonio conferito deve durare quanto la vita del beneficiario, che può essere di decenni.
Un capitale lasciato fermo si erode per effetto dell’inflazione proprio mentre i costi dell’assistenza crescono. Un capitale investito senza criterio espone a oscillazioni che potrebbero compromettere la continuità dell’assistenza in un momento critico.
Serve una gestione costruita su questo obiettivo specifico: una parte in liquidità per le esigenze correnti, una parte prudente per il medio periodo, una parte orientata alla crescita per garantire che il patrimonio regga sull’intero orizzonte. È l’applicazione più delicata — e più importante — del principio del Goal Based Investing.
Per approfondire il funzionamento giuridico dello strumento principale, è disponibile l’articolo dedicato al trust.
Valutare il servizio
Per le famiglie che stanno affrontando questo percorso e desiderano un supporto nella quantificazione del fabbisogno e nella gestione del patrimonio destinato alla tutela, è possibile richiedere un incontro conoscitivo riservato. La costruzione dell’atto giuridico richiede professionisti specializzati, con i quali è possibile lavorare in modo coordinato.
Domande frequenti
Cos’è la legge sul “Dopo di noi”?
È la Legge 112 del 2016, che prevede strumenti pubblici e privati per garantire assistenza e autonomia alle persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei familiari che se ne prendevano cura. Sul fronte privato riconosce trust, vincolo di destinazione e fondi speciali, con un regime fiscale agevolato.
Quali agevolazioni fiscali prevede?
Esenzione dall’imposta di successione e donazione sui beni conferiti, agevolazioni su imposte di registro, ipotecarie e catastali, esenzione dall’imposta di bollo. Le agevolazioni sono subordinate al rispetto di sei requisiti formali, tra cui l’atto pubblico e l’esclusiva destinazione ai bisogni della persona con disabilità.
Meglio il trust o il vincolo di destinazione?
Dipende dal patrimonio e dalle esigenze. Il vincolo di destinazione è più semplice ed economico ma riguarda solo beni registrati, dura al massimo 90 anni e non consente di vendere i beni vincolati. Il trust è più flessibile e consente di conferire qualsiasi tipo di bene, ma ha costi di istituzione e gestione superiori.
Esistono soluzioni per patrimoni non elevati?
Sì. Il trust collettivo consente a più famiglie, spesso tramite un ente assistenziale, di istituire un unico trust suddiviso in comparti separati, ripartendo i costi di gestione. È una formula poco conosciuta ma spesso efficace.
Mirko Tessari — Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Iscritto all’Albo OCF — Delibera n. 804 del 18/01/2017







